Perché medicina e territorio

Oggi il territorio, a parole, é al centro dell'attenzione dei politici e degli amministratori del Servizio Sanitario Nazionale. La medicina generale, da sempre alla prese con le criticitá del "territorio", dovrebbe essere il fulcro di tutto. Questo blog , perciò, vuole porsi come luogo di stimolo, di controllo, di esposizione dei fatti e di opinioni di parte (la medicina generale). Vuole interagire con quanti, interessati da questa "riforma" , vogliono condividere le proprie aspettative ,le proprie ansie , le proposte ,le denunce e non sono disposti ad essere considerati come semplici pedine. PARTECIPA SU FACEBOOCK (https://it-it.facebook.com/ ); ISCRIVITI AL GRUPPO " MEDICINA DEL TERRITORIO" SEGUI SU TWITTER : @Med_Territorio

giovedì 16 agosto 2012

E' in vigore la scellerata legge sul principio attivo. Dal giorno di Ferragosto c'è qualcuno che è contento! I medici e i pazienti hanno, invece , perso gli uni una grossa fetta di indipendenza e di garanzia nei confronti dei cittadini, gli altri un pezzo di libertà di cura, pur garantita dalla Costituzione. Abbiano il farmaco di Stato!! Pubblichiamo il comunicato stampa dello SNAMI Nazionale.


Si invia in allegato il comunicato stampa del 16/08/2012, chiedendo di darne massima diffusione tra gli iscritti.

Si comunica che il 14 agosto sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le norme inerenti le "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" in cui l'art.11-bis così recita:
Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12)
In attesa che i nostri gestionali di studio possano direttamente inserire eventuali  sintetiche motivazioni alla non sostituibilità di un farmaco di marca, segnaliamo una dicitura semplice per confermare la nostra volontà a tale tipo di prescrizione:
“NON SOSTITUIBILE perchè clinicamente idoneo per il paziente”

 Cordiali saluti.
Segreteria Nazionale SNAMI
COMUNICATO STAMPA



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