Facendo seguito alla richiesta di convocazione urgente del Comitato Aziendale della ASL, lo Snami, per rafforzare la sua posizione e per mostrare, chiaramente, l'intenzione di non soprassedere all'evidente violazione di un accordo aziendale, ha provveduto ad inoltrare una formale diffida per chiedere l'immediata revoca della disposizione. E' evidente che, di fronte ad una mancata risposta, che sembra essere la caratteristica di questa gestione, con la sistematica fuga di fronte alle richieste di incontro e confronto, nell'interesse degli ammalati e degli iscritti, il Sindacato deve mettere in campo tutte le strategie possibili. La diffida, assieme alla richiesta di convocazione del Comitato Aziendale, rappresentano la volontà del Sindacato di proseguire nella difesa dei sacrosanti diritti dei medici. Auspichiamo un ripensamento della ASL, pronti a qualsiasi confronto. In caso contrario andremo avanti, senza se e senza ma.
La Segreteria
Prot. N.7810 DEL 30 LUGLIO 2012-
AL DIRETTORE GENERALE ASL CASERTA
AL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SANITARIO N. 14
AL RESPONSABILE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI TEANO
LORO SEDI
OGGETTO: Revoca disposizione di servizio del Direttore Generale ASL Caserta, Dott.Paolo Menduni, prot. n.21264 del 25.07.2012 con oggetto “Ospedale di Comunità ; Diffida dello Snami.
Il Direttore Generale ASL Caserta, con la nota in oggetto, ha disposto ad horas che il turno di 24 ore , attualmente svolto in Ospedale di Comunità dai MMG , sarà ridotto a 12 ore a copertura della guardia 8/20 e che la turnazione 20/8 sarà assicurata dai medici di C.A afferenti al presidio del Distretto Sanitario n 14.
L’art 23 punto 4 dell’ACN vigente e l’AIR vigente (ex art 75 contrattazione aziendale ) sanciscono che il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli accordi aziendali e che i contenuti e le successive modifiche o integrazioni devono essere concordate con le OO SS dei MMG presenti nel Comitato aziendale .
La disposizione in oggetto è arbitraria e illegittima poiché nessuna norma vigente prevede che il Direttore Generale possa., ad horas, unilateralmente modificare un accordo stipulato con le OO SS.
Inoltre, la mancata convocazione delle OO.SS. viola l'art.28 della legge n°300/1970 - condotta antisindacale.
Da quanto sopra esposto, si evince che la suddetta disposizione contravviene agli Accordi nazionali, regionali, alla contrattazione aziendale, all’art.28 della legge n.300/70 - condotta antisindacale
Pertanto lo SNAMI, trascorsi i termini di legge, adirà alle competenti Autorità, a tutela dei diritti dei propri iscritti,
Si rimane in attesa di urgente riscontro, e si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO PROV.LE IL PRESIDENTE PROV.LE
Dott.Francesco Paolo Scialla Dott.Pasquale Orlando
Nessun commento:
Posta un commento