Perché medicina e territorio

Oggi il territorio, a parole, é al centro dell'attenzione dei politici e degli amministratori del Servizio Sanitario Nazionale. La medicina generale, da sempre alla prese con le criticitá del "territorio", dovrebbe essere il fulcro di tutto. Questo blog , perciò, vuole porsi come luogo di stimolo, di controllo, di esposizione dei fatti e di opinioni di parte (la medicina generale). Vuole interagire con quanti, interessati da questa "riforma" , vogliono condividere le proprie aspettative ,le proprie ansie , le proposte ,le denunce e non sono disposti ad essere considerati come semplici pedine. PARTECIPA SU FACEBOOCK (https://it-it.facebook.com/ ); ISCRIVITI AL GRUPPO " MEDICINA DEL TERRITORIO" SEGUI SU TWITTER : @Med_Territorio

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sabato 30 giugno 2012

Normativa - certificazioni gratuite Assistenza Primaria

I seguenti certificati sono rilasciati gratuitamente:
 ( art. 45 ACN Medicina Generale)


- certificati di riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido e alle scuole dell'obbligo, in quanto obbligatorie per legge. 


ATTENZIONE: tali certificati attestano che l'alunno può frequentare la scuola, in quanto sano e non affetto da malattie. LA GIUSTIFICA DELL'ASSENZA E' ESCLUSIVA DEI GENITORI, SE GLI ALUNNI SONO MINORENNI. Non è previsto il rilascio di certificazioni attestanti la natura dell'infermità con l'indicazione del periodo di assenza. Su questo punto è bene fare  chiarezza. La normativa ministeriale              ( M.I.U.R.) prevede che, superati i cinque giorni di assenza, il Preside o l'Autorità Scolastica, può richiedere un certificato attestante lo stato di buona salute e l'assenza di malattia per consentire il rientro a scuola, assieme alla giustifica dell'assenza ( motivo) che deve essere fatta dai genitori se l'alunno è minorenne.(DPR 1518/67 art. 42).
Quindi la giustifica ( motivo) dell'assenza non deve essere certificata da nessuno,ne tanto meno accompagnata da certificato medico, in quanto è di competenza dei genitori, se l'alunno è minorenne; mentre, superati i cinque giorni, l'autorità scolastica può chiedere il classico certificato di riammissione redatto nei termini suddetti.Il compito del medico curante è quello di "vigilanza e prevenzione" attestando, dopo cinque giorni, l'assenza di malattie possibili fonti di contagio. Non quello di certificare malattie!! A riprova di ciò c'è il fatto che tale certificazione di riammissione non è prevista dalle disposizioni ministeriali, quando si tratta di assenze programmate ( gite scolastiche, partecipazioni ad attività parascolastiche, festività, ecc.).
In merito, poi, alla querelle relativa alla pressante richiesta di certificazioni tese a giustificare le assenze di alunni che hanno superato i cinquanta giorni di assenze durante l'anno scolastico, di solito non giustificate, anche non continuative, ai fini della loro ammissione agli scrutini o agli esami, è bene precisare quanto segue.
Come abbiamo detto prima, la giustifica è a carico del genitore e, quindi, nel momento in cui l'alunno è riammesso a scuola, si intende accettata.  Perciò se l'alunno ha fatto un numero di assenze superiori ai cinquanta giorni e le stesse siano state giustificate dai genitori, di volta in volta, come derivanti da malattie e/o indisposizioni, non si capisce la natura della richiesta fatta al medico , di solito a fine anno scolastico, di certificare le malattie dell'alunno che , ripeto, sono state già giustificate dai genitori.  Oltretutto certificare, "adesso per allora", potrebbe esporre il medico a problemi legali. Pertanto si consiglia vivamente i colleghi a non prestarsi a comportamenti del genere .
( per completezza si consiglia di andare, su questo stesso blog, in "Archivio per argomento" alla voce "Assistenza primaria" e consultare fra gli argomenti quello trattato il 20 aprile 2012 dal Legale dello SNAMI su richiesta specifica del delegato Snami di Mazara del vallo)


 

- certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 28 febbraio 1083, art.1, lettere a) e c), nell'ambito scolastico, su richiesta specifica dell'autorità scolastica ( partecipazioni a gare e giochi studenteschi in attività parascolastiche). NON E' PREVISTO, NE E' DI NOSTRA COMPETENZA, IL CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER PARTECIPARE ALLE ORE DI EDUCAZIONE FISICA. ( PER USO CURRICULARE )


- certificati di malattia per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), ai sensi dei comma "h" ed "i", da inviare esclusivamente on line al servizio di accoglienza centrale ( S.A.C.) dell'INPS ( vedi negli argomenti specifici su questo blog)


- certificato per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove è previsto per legge


- certificazioni per le valutazioni multidimensionali ai fini dell'inserimento nei programmi di Assistenza Domiciliare Programmata ( A.D.P.), Assistenza Domiciliare Integrata ( A.D.I.) e nelle residenze protette, su appositi moduli di ritirare negli uffici ASL e   secondo direttive regionali, laddove presenti ( al momento nella nostra regione non esistono specifiche e si seguono le linee nazionali)

Tutte le altre certificazioni, non previste nell'elenco suddetto, sono a pagamento, secondo il tariffario che il singolo medico deve esporre in sala d'attesa o, comunque, rendere noto nella carta dei servizi. A tal proposito va precisato che non esiste più un tariffario minimo, in applicazione alle recenti disposizioni in materia di libera concorrenza. Le tariffe decise autonomamente, però, vanno rese note.