Di seguito riportiamo la lettera del collega e la risposta.
Pasquale Orlando
Presidente Provinciale Snami Caserta
Marzara del Vallo ( TP)
Ecco la lettera del collega Romagnosi, pervenuta allo SNAMI nazionale in data 14.04.12 :
Dr. Girolamo Romagnosi Ab. via Firenze, 22 tel/fax 0923907469
Medico chirurgo St. via M.C. Severino, 05 tel/fax 0923945095
Spec. Igiene e Medicina preventiva Email ocidem@katamail.com
Rappresentante S.N.A.M.I. ( Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani )
Distretto di Mazara del Vallo
All’ Ufficio scolastico provinciale di Trapani
Provveditorato di Trapani
e al Ministero pubblica istruzione
Sovraintendenza regionale scolastica di Palermo
Nella veste di rappresentante sindacale dello S.N.A.M.I. ( Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani ) del Distretto di Mazara del Vallo e raccogliendo le lamentele dei colleghi inscritti allo stesso faccio presente quanto appresso:-
a chiusura dell’ anno scolastico 2010/2011 molti genitori si sono rivolti ai medici di famiglia perché le assenze che i loro figli avevano fatto durante l’anno accademico fossero giustificate, con date retroattive, dal medico attraverso delle certificazioni attestanti la natura della patologia e i giorni di prognosi. Naturalmente io personalmente e i colleghi inscritti allo SNAMI, dopo un giro di telefonate, ci siamo rifiutati non rientrando la cosa nei nostri doveri. Tutto ciò ha creato degli attriti tra i medici e i pazienti che oltre a esasperare gli animi al momento si è poi risolto, il più delle volte, con la ricusazione del medico stesso e di conseguenza con un danno economico. Anche quest’anno prevediamo una simile battaglia, perché ci sono già le prime avvisaglie, e considerato che negli anni precedenti tutto questo non era mai successo ci siamo chiesti cosa fosse cambiato e naturalmente ci siamo informati e documentati. Ci è risultato che con la nuova riforma della Scuola l’alunno, per essere ammesso agli anni successivi, deve raggiungere un certo numero di ore di lezioni e che, in deroga a questo monte ore, si accettano solo le giustificazioni di assenze per malattia che le norme comunque non stabiliscono che debbano essere giustificate da un certificato medico, come quelli per il pubblico impiego, bensì giustificati dai genitori. Noi, pertanto, siamo rimasti allibiti da queste richieste in quanto, ai sensi del nostro ACN, il nostro solo compito è di stabilire se l’alunno, nell’essere riammesso a scuola, è indenne da malattie contagiose e diffusive. Riteniamo quindi, che il richiedere una diversa certificazione, sia da parte degli Istituti un abuso. D’altro canto, se ho letto bene, la norma che disciplina tutto questo individua solo nei genitori gli unici che debbono giustificare le assenze dei minori, e ribadisco, comprese quelle dovute a malattia . (Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall’inizio della malattia. Per le "assenze programmate” dalla scuola -es. vacanze pasquali- o dal genitore -es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari- e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre per il rientro alcun certificato medico- DPR 1518/67 art. 42).
Nel sostenere le nostre ragioni purtroppo ci siamo scontrati con un muro di cemento visto per es. che l’ITC Ferrara di Mazara del Vallo addirittura nel proprio regolamento d’ istituto stabilisce quanto segue al comma 2 dell’art.26 (assenze di più di tre giorni motivate di patologia che impedisca la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN attestante la gravità della patologia); ma se il problema è grave si va solitamente in ospedale come ambiente protetto e dura sicuramente più di tre giorni e non meno di cinque . Allora a conti fatti, secondo il regolamento, ci sarebbe una istigazione a superare i canonici 5 giorni, presentare la giustificazione del genitore e il solo certificato medico di riammissione. Il tutto facendo riferimento al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 che di questi tre giorni non ne fa nemmeno cenno. E allora mi chiedo: se il genitore può giustificare i 5 giorni senza certificato medico perché ne deve giustificare 3 con il certificato? Che senso ha tutto ciò? A meno che la scuola non sospetti che in effetti l’assenza è arbitraria e allora per mettere le “ carte “ a posto si rende anch’essa complice di un illecito istigando allo stesso. Ma se almeno l’ITC ha avuto il coraggio, diciamo, di metterlo per inscritto tanti altri lo dicono verbalmente costringendo i genitori a dichiarare un falso e coinvolgendo il medico a dichiararne un altro. E tutto ciò a che pro? A salvare un futuro assenteista nel mondo del lavoro.
Nell’inserire una nota non citata in nessuna legge e per la quale vengono coinvolte di forza altre figure professionali credo che si incorra nell’abuso d’ufficio e nell’istigazione al reato- cosa che si potrà chiarire, così perdurando tale comportamento, presso gli organismi istituzionali preposti-.
Nell’autonomia degli Istituti, credo, che i regolamenti interni riguardino solo i rapporti tra i dirigenti, il personale docente, il personale ata, gli studenti e i genitori, non coinvolgendo altre figure che con la scuola non c’entrano nulla. Io ritengo, per come stabiliscono le norme, che le assenze, di qualsiasi natura esse siano, debbono essere giustificate solo dai genitori e nessun’altra figura può prenderne il posto diversamente si potrebbe arrivare al paradosso che qualora l’alunno va in gita la scuola ne richieda il biglietto ferroviario o il conto in albergo. Tra l’altro il ricorso alla certificazione del medico per giustificare questo tipo di assenza sottintende che la Scuola, come istituzione, non riconosce ai genitori nemmeno la capacità di dire il vero e quindi il ricorso a una figura terza che funga da testimone . Tutto ciò in barba alla così grande decantata collaborazione Scuola-famiglia. D’altro canto, siccome è noto che la maggior parte di queste piccole assenze non sono dovute a malattie ma a mere assenze per altre ragioni è la Scuola che si deve attivare con i genitori perché ciò non avvenga ma è soprattutto la Scuola che deve educare il ragazzo nel far capire che l’assenteismo, oggi e in futuro, è una delle più grosse piaghe di una Società Civile e che il certificato medico non può essere la soluzione del problema. La categoria alla quale mi onoro di appartenere è sempre stata disponibile a collaborare con le varie istituzioni sempre che queste ne richiedano l’intervento secondo le norme di legge. Qualora in futuro il legislatore dovesse decidere che quanto sopra rientri nei nostri compiti noi ci atterremo a quanto stabilito ma fino ad oggi queste norme non esistono e non sarà sicuramente quel “quid pluris “ di qualche astro nascente nel firmamento della Scuola che ci potrà imporre ciò che non ci è dovuto.
Per tutto quanto sopra si chiede ai Signori in indirizzo e nella loro veste istituzionale di voler porre fine a tutto ciò onde evitare, nel buon nome della Scuola e di chi onestamente la rappresenta, che si debba ricorrere in futuro, per far valere le proprie ragioni, all’ Autorità Giudiziaria.
( dr. Girolamo Romagnosi )
Mazara, 26.01.2012
Di seguito il parere del legale Snami:
Egr.Dott.Girolamo Romagnosi,
> in risposta al quesito da Lei formulato in data 15.04.2012 ed a seguito delle informazioni e ricerche effettuate, rappresento quanto segue.
> Incontestabile e chiara la normativa (da Lei stesso citata) in base alla quale l'obbligo per il Medico curante di produrre il certificato medico sorge solo ed esclusivamente per malattie che si siano protratte per oltre cinque giorni; quindi ci sono due presupposti, 1) deve trattarsi di malattia - non è questione del medico un'assenza per altri motivi - 2) la malattia deve essere durata per più di cinque giorni.
> Occorre anche ricordare che l'obbligo del summenzionato certificato esiste non a titolo di prova che l'assenza dell'alunno sia davvero da attribuire a malattia e non ad altre ragioni (in tal senso la vigilanza sull'assenteismo scolastico è un dovere/potere dei genitori e degli istituti scolastici e non una responsabilità del medico curante) ma allo scopo sanitario di escludere che l'alunno malato possa essere contagioso per i compagni e comunque le altre persone presenti nella scuola. Il compito del medico curante è di igiene e prevenzione sanitaria non di "polizia" scolastica (avendo la sensazione che il problema della scuola sia di controllare ed arginare il fenomeno delle troppe assenze degli studenti).
> Ricordo e sottolineo inoltre che la normativa in materia (DPR 1518/67 art.42) è una legge dello Stato e non può essere derogata o modificata da fonti subordinate se non nei limiti ed entro i parametri dalla stessa previsti (tantomeno trattandosi di provvedimenti amministrativi); ebbene in un programma di semplificazione delle certificazioni sanitarie risalente al 2006 si tenga presente che addirittura è stata data la facoltà alle Regioni di abolire alcune di dette certificazioni tra cui proprio quella prevista per la riammissione a scuola dell'alunno assente per più di 5 giorni (ad es. il Piemonte ha disposto l'abolizione con legge regionale 25/6/2008 n.15).
> Alla luce di quanto esposto appare evidente che non solo le disposizioni dell'istituto scolastico sono del tutto anacronistiche rispetto all'orientamento della normativa ma non sono in grado di obbligare il medico ad andare contro una legge dello stato.
> In pratica, fuori dai casi prevista dalla legge, o il medico per una cortesia è disposto (ripeto, volendo) a produrre una sorta di giustificazione medica per una patologia che sia durata meno di 5 giorni oppure nessuno lo può obbligare tantomeno nel caso in cui non è in grado di certificare lo stato del paziente (ad es. perchè l'alunno non l'ha visitato, semplicemente dovendo affidarsi a quanto dichiarato dal paziente o dai suoi genitori) nè - e tantomeno - perchè il periodo di assenza sotto i 5 giorni non è nemmeno riferibile a malattia.
> A maggior ragione il medico curante non può essere obbligato e nemmeno subire legittimamente alcun genere di pressione affinchè certifichi, retrodatandole, malattie che risultino più lunghe della realtà al fine di ottenere il richiesto certificato. In un caso del genere il medico ha il dovere e l'obbligo di rifiutarsi di falsificare qualsiasi certificazione.
> Tanto premesso, qualora dovessero ripresentarsi le richieste di certificati in questione, una soluzione potrebbe essere l'invio di una lettera del tenore di quella da Lei trasmessami ma inviata per conoscenza anche al Ministero della Pubblica Istruzione (per quanto concerne il rapporto con le scuole) ed alla Procura della Repubblica affinchè proceda nel modo più apportuno là dove ritenga sussistere ipotesi di reato.
> Cordiali Saluti.
> in risposta al quesito da Lei formulato in data 15.04.2012 ed a seguito delle informazioni e ricerche effettuate, rappresento quanto segue.
> Incontestabile e chiara la normativa (da Lei stesso citata) in base alla quale l'obbligo per il Medico curante di produrre il certificato medico sorge solo ed esclusivamente per malattie che si siano protratte per oltre cinque giorni; quindi ci sono due presupposti, 1) deve trattarsi di malattia - non è questione del medico un'assenza per altri motivi - 2) la malattia deve essere durata per più di cinque giorni.
> Occorre anche ricordare che l'obbligo del summenzionato certificato esiste non a titolo di prova che l'assenza dell'alunno sia davvero da attribuire a malattia e non ad altre ragioni (in tal senso la vigilanza sull'assenteismo scolastico è un dovere/potere dei genitori e degli istituti scolastici e non una responsabilità del medico curante) ma allo scopo sanitario di escludere che l'alunno malato possa essere contagioso per i compagni e comunque le altre persone presenti nella scuola. Il compito del medico curante è di igiene e prevenzione sanitaria non di "polizia" scolastica (avendo la sensazione che il problema della scuola sia di controllare ed arginare il fenomeno delle troppe assenze degli studenti).
> Ricordo e sottolineo inoltre che la normativa in materia (DPR 1518/67 art.42) è una legge dello Stato e non può essere derogata o modificata da fonti subordinate se non nei limiti ed entro i parametri dalla stessa previsti (tantomeno trattandosi di provvedimenti amministrativi); ebbene in un programma di semplificazione delle certificazioni sanitarie risalente al 2006 si tenga presente che addirittura è stata data la facoltà alle Regioni di abolire alcune di dette certificazioni tra cui proprio quella prevista per la riammissione a scuola dell'alunno assente per più di 5 giorni (ad es. il Piemonte ha disposto l'abolizione con legge regionale 25/6/2008 n.15).
> Alla luce di quanto esposto appare evidente che non solo le disposizioni dell'istituto scolastico sono del tutto anacronistiche rispetto all'orientamento della normativa ma non sono in grado di obbligare il medico ad andare contro una legge dello stato.
> In pratica, fuori dai casi prevista dalla legge, o il medico per una cortesia è disposto (ripeto, volendo) a produrre una sorta di giustificazione medica per una patologia che sia durata meno di 5 giorni oppure nessuno lo può obbligare tantomeno nel caso in cui non è in grado di certificare lo stato del paziente (ad es. perchè l'alunno non l'ha visitato, semplicemente dovendo affidarsi a quanto dichiarato dal paziente o dai suoi genitori) nè - e tantomeno - perchè il periodo di assenza sotto i 5 giorni non è nemmeno riferibile a malattia.
> A maggior ragione il medico curante non può essere obbligato e nemmeno subire legittimamente alcun genere di pressione affinchè certifichi, retrodatandole, malattie che risultino più lunghe della realtà al fine di ottenere il richiesto certificato. In un caso del genere il medico ha il dovere e l'obbligo di rifiutarsi di falsificare qualsiasi certificazione.
> Tanto premesso, qualora dovessero ripresentarsi le richieste di certificati in questione, una soluzione potrebbe essere l'invio di una lettera del tenore di quella da Lei trasmessami ma inviata per conoscenza anche al Ministero della Pubblica Istruzione (per quanto concerne il rapporto con le scuole) ed alla Procura della Repubblica affinchè proceda nel modo più apportuno là dove ritenga sussistere ipotesi di reato.
> Cordiali Saluti.
Avv. Givone
> Con la presente e per dovere di correttezza sono ad informare che dall'inizio dell'anno l'Avv. Villano non fornisce più il servizio di consulenza legale per lo SNAMI essendo stata sostituista dallo scrivente studio.
> Con la presente e per dovere di correttezza sono ad informare che dall'inizio dell'anno l'Avv. Villano non fornisce più il servizio di consulenza legale per lo SNAMI essendo stata sostituista dallo scrivente studio.
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